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Sostituzione dei soggetti stipulanti: sussiste il diritto alla provvigione del mediatore
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Coincidenza e continuità tra i soggetti che hanno iniziato le trattative e soggetti stipulanti. Termini di prescrizione del diritto alla provvigione.
Nell’ipotesi in cui ci sia coincidenza, o quanto meno continuità, tra il soggetto che richiede la mediazione e prende parte alle trattative e il soggetto che conclude l’affare, il mediatore ha diritto a richiedere la provvigione nei confronti del soggetto che ha stipulato il contratto preliminare. Il diritto del mediatore, che a norma dell’art. 2950 cod. civ. si prescrive nel termine di un anno, decorre dal giorno in cui sorge per il mediatore il diritto alla provvigione che, secondo il disposto dell’art. 1755 cod. civ. e in virtù di un principio interpretativo consolidato, è quello della stipula del contratto preliminare agevolata dal mediatore. La prescrizione si interrompe nel caso in cui i contraenti omettano in modo fraudolento al mediatore la conclusione dell’affare.
Tribunale di Reggio Emilia, sent. 29 gennaio 2009
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