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Un fondo anti-fallimenti immobiliari
Risarcimenti agli acquirenti affidati alla gestione della Consap


Fari puntati sull'istituzione del fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime dei fallimenti immobiliari. Sono infatti tra le 100 mila e le 200 mila, secondo le stime rispettivamente di Ance e Conafi-Assocond, le famiglie coinvolte nei circa 9 mila crac, negli ultimi sei anni, di imprese costruttrici di immobili. Sono quattro i decreti ministeriali necessari a rendere operativo il fondo, che sarà gestito dalla Consap e che dovrà essere finanziato dai contributi dei costruttori calcolati sulle fideiussioni che gli stessi saranno tenuti a stipulare a garanzia dei versamenti ricevuti dai promissari acquirenti.
E un meccanismo sinergico quello disegnato dal decreto legislativo che dà attuazione alla legge (21012004) per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire approvato ieri i n via definitiva dal consiglio dei ministri.
Il sistema di tutela disegnato, infatti, si muove su due piani che si autoalimentano. Per il futuro, e cioè per i contratti che hanno a oggetto immobili da costruire per i quali la licenza edilizia sia stata richiesta dopo l'entrata in vigore del decreto, i costruttori avranno l'obbligo di fornire all'acquirente sia una fideiussione a garanzia dei versamenti già ricevuti sia una polizza per i vizi dell'immobile una volta consegnato. Per il pregresso (cioè per le perdite subite dal '93 alla data di entrata in vigore del D.lgs.), a titolo di ristoro per i danni subiti dagli acquirenti coinvolti nei crac, il sistema si regge su un fondo finanziato dai costruttori, però in percentuale (al principio del 4 per mille) al valore della fideiussione concessa. Perché il fondo diventi operativo, dunque, saranno essenziali le fideiussioni e il completamento del sistema normativo. Un decreto del ministro dell'economia dovrà approvare la concessione alla Consap, un decreto giustizia-finanze dovrà determinare le aree territoriali coperte da ciascuna sezione del fondo, un secondo decreto giustizia-finanze dovrà determinare la misura del contributo di solidarietà, infine un terzo dovrà fissare le modalità di presentazione della domanda di accesso alla prestazione del fondo. (ItaliaOggi)


Legge 2 agosto 2004, n. 210 - Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (106 kb)

 

Decreto legislativo concernente l'attuazione della legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (192 kb)



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